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Accesso al Terzo Settore degli Enti Religiosi - Il Regolamento del Ramo del Terzo Settore

2023-01-22 17:38

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Accesso al Terzo Settore degli Enti Religiosi - Il Regolamento del Ramo del Terzo Settore

Accesso al Terzo Settore degli Enti Religiosi

Il regolamento del ramo ETS
Il Regolamento del ramo ETS non deve essere considerato come una sorta di statuto dello stesso, avente il compito di definirne il funzionamento. La sua funzione, infatti, è quella di:
permettere ai terzi di essere a conoscenza del ramo ETS;
dichiarare quali sono le attività del ramo , ovviamente coerentemente con gli artt. 5 e 6 CTS (v. par. 1);
contenere le norme del CTS che verranno applicate al ramo.
Il regolamento è richiesto, infatti, in quanto gli enti religiosi derivano direttamente dagli ordinamenti confessionali e, quindi, potrebbero non avere uno statuto [10] : con il regolamento si dà certezza ai terzi che hanno contatti con il ramo circa la sua esistenza, le attività da queste svolte e le regole a esso applicabili. Il regolamento, per essere idoneo alla produzione di effetti giuridici, deve contenere le informazioni previste dall'art. 14 del più volte citato Decreto RUNTS (DM n. 106/2020), tra le quali ci sono:
la denominazione del ramo;
l'assenza dello scopo di lucro;
le scritture contabili separate;
le attività di interesse generale e quelle diverse;
sede legale;
i nominativi degli amministratori ei loro poteri di rappresentanza;
l'esatta indicazione dei beni che costituiscono il patrimonio del ramo ETS.
Si ricorda, inoltre, come già spiegato nel par. 2, che alla domanda di iscrizione al RUNTS , la quale deve essere presentata dal legale rappresentante, oltre al regolamento dovrà essere allegato l'atto con il quale la competenza autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria ( 14 co.3 del DM n.106/2020).
Non bisogna dimenticare, inoltre, che trattandosi di un “ramo” dell'ente religioso, e non di un ente da questo separato e controllato (per le dovute alternative, v. par. 1), questo resta sempre disciplinato in prima istanza dalla normativa che interessa l'intero ente: dato che agli enti religiosi si applica in prima istanza la normativa della confessione religiosa a cui appartengono, come corollario anche ai rami ETS si applicheranno tali norme. La particolarità dei rami ETS, quindi, è il loro assoggettamento sia alle norme proprie della rispettiva confessione religiosa di appartenenza, sia alla disciplina del CTS: anche il regolamento, pertanto, non potrà mai essere in contrastocon le norme proprie della confessione religiosa cui appartiene l'ente in quanto il ramo, se pur equipaggiato a un ETS, continua a rappresentarne una parte. È necessario, quindi, analizzare le norme del CTS in modo da distinguere quelle che devono necessariamente essere contenute nel regolamento, dalle altre. Il legislatore, infatti, ha precisato che non devono essere recepite nel regolamento le norme del CTS quando:
è così disposto dal CTS ;
il loro inserimento nel manuale avrebbe voluto come effetto anche la modifica della struttura e delle finalità dell'ente religioso: infatti, l'art. 4 co. 3 CTS dispone che il regolamento debba recepire le norme del CTS “[…] in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti […]” . Nella pratica potrebbe rivelarsi difficile identificare quali norme non debbano essere recepite nel regolamento, anche se il CTS chiede che siano inseriti negli statuti degli ETS, in quanto incompatibili con la struttura e le finalità dell'ente religioso. (Fonte - Ius in itinere)