Il Codice del Terzo Settore (CTS) riconosce che anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti si possa applicare la disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS). A tal proposito, è necessario fare alcune precisazioni sulle attività consentite:
gli enti ecclesiastici devono svolgere in modo costitutivo ed essenziale attività di religione o di culto (art. 2 della legge n. 222/1985 ), e possono svolgere altre attività soltanto se non sono costitutive ed essenziali (art. 15 della legge 222/1985). Queste altre attività, in ogni caso, devono comunque essere con il fine dell'ente, che devono necessariamente essere quello di religione o di culto in modo costitutivo ed essenziale, nonché con la sua struttura;
gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del CTS (es. istruzione e formazione professionale, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ecc.). Gli ETS possono anche svolgere, in virtù dell'art. 6, attività diverse rispetto a quelle indicate dall'art. 5, tuttavia a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
A questo punto bisogna aggiungere che, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 3734 del 15 aprile 2019 , le attività di religione e culto, che si ricorda gli enti ecclesiastici devono necessariamente svolgere in via esclusiva o principale, non possono essere ricondotte né tra quelle di interesse generale di cui all'art. 5, né tra quelle diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore . Questo ci porta a due importanti conseguenze:
un ente civile deve necessariamente assumere direttamente la qualifica di ETS , qualifica che si riferirà all'intero ente in quanto conto, dato che deve svolgere in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5;
un ente religioso civilmente riconosciuto deve necessariamente svolgere in via esclusiva o principale un'attività di religione o di culto, e non potrà quindi svolgere in modo principale o esclusivo una delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 (non rientrando, come detto, le attività di religione o di culto tra quelle previste in tale articolo) così come prescritto dal CTS: le due attività non potrebbero coesistere. Questo significa che un ente religioso civilmente riconosciuto non può assumere direttamente la qualifica di ETS e che gli restano, a questo punto, solo due alternative:
la costituzione di un ente civile autonomo rispetto all'ente religioso, che quindi possa svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS così da assumere direttamente la qualifica di ETS, e che sia controllata però dall'ente religioso stesso;
la costituzione di un apposito ramo ETS, che svolga una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS in modo esclusivo o principale, e che saranno però secondarie rispetto all'ente religioso civilmente riconosciuto (del quale il ramo ETS costituisce una parte) che, invece, continueranno a svolgere in modo esclusivo o principale le attività di religione o di culto : soltanto il ramo appositamente creato assumerà la qualifica di ramo ETS , mentre tale qualifica non sarà assunta dall'ente religioso al quale il ramo ETS appartiene.
Obbligando l'ente religioso civilmente riconosciuto a disporre di un apposito ente controllato o un ramo ETS, si impedisce l'estensione delle agevolazioni previste dal CTS anche alle attività di religione e di culto che sono proprie di queste entità. Sempre per quanto riguarda il tema delle attività svolte dal ramo ETS, un argomento molto dibattuto è quello concernente le attività diverse di cui all'art. 6 CTS. Infatti, da un'interpretazione letterale dell'art. 4 co. 3 CTS ( “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si vietare limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 […]” ), si era sostenuto che i rami ETS degli enti religiosi non possono esercitare le attività diverse strumentali e secondarie disciplinate dall'art. 6 CTS . Tale dubbio, però, è stato poi superato con il DM 15 settembre 2020 n. 106 (cd Decreto RUNTS) che, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 53 CTS, ha chiarito le modalità di iscrizione al RUNTS. All'art. 14, nell'elencare i dati che devono essere contenuti nel regolamento del ramo ETS degli enti religiosi civilmente riconosciuti, tale decreto indica in modo espresso sia le attività di interesse generale sia le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS. ( Fonte - Ius in itinere).