Le unità immobiliari e le loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio delle attività di culto, non identificate dalla categoria catastale "E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto", non si considerano produttive di reddito, purché tali immobili abbiano le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 439 del 29 agosto 2022. Con la risposta a interpello n. 439 del 29 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha delineato l'ambito applicativo del regime agevolativo previsto dall'art. 6, D.P.R. n. 601/1973 e dell'art. 36 TUIR a favore di un ente religioso civilmente riconosciuto. La legge n. 128/2012, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione", all'art. 17 "Regime tributario degli enti della confessione", dispone che agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione e che gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, le quali sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario. Con riferimento agli immobili utilizzati per le finalità di religione e di culto, l'art. 36 TUIR prevede che il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana e non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura. Dal tenore letterale della citata disposizione emerge che il regime di favore richiede espressamente la condizione che l'immobile sia "destinato esclusivamente all'esercizio del culto". Non appare incompatibile con il quadro normativo richiamato che un immobile sia destinato all'esercizio del culto pur avendo caratteristiche costruttive e tipologiche tali da comportare, secondo la disciplina catastale, l'attribuzione di una categoria differente da quella "E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto", purché abbia le caratteristiche proprie all'uso specifico cui è destinato e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative vigenti nonché delle eventuali autorizzazioni previste. Inoltre, l'art. 6, D.P.R. n. 601/1973 prevede una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, pari alla metà di quella ordinariamente prevista (attualmente 24%), applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma stessa in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale. Tra i destinatari della riduzione dell'aliquota IRES, l'art. 6, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 601/1973 menziona gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. In tale categoria rientrano gli enti religiosi che abbiano ottenuto normativamente l'equiparazione agli enti con finalità di beneficenza o di istruzione e che possiedano personalità giuridica agli effetti civili. Tra gli enti di cui alla predetta lettera c) figurano, accanto agli enti "ecclesiastici " aventi fini "di religione o di culto", equiparati agli enti con "finalità di beneficenza o di istruzione" in forza dell'art. 7, n. 3, legge n. 121/1985 (di ratifica dell'Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede), anche gli altri enti religiosi civilmente riconosciuti, con "fine di religione o di culto" appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, i quali abbiano ottenuto l'equiparazione agli "enti con finalità di beneficenza o di istruzione" in forza di apposite norme contenute nelle intese con lo Stato italiano. Come sottolineato nella circolare n. 15/E del 2022, l'agevolazione in esame non ha natura "meramente" soggettiva, in quanto non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che la invoca, ma trova giustificazione anche nella natura dell'attività svolta ritenuta dal legislatore meritevole. Più precisamente come chiarito dalla circolare: - le "attività dirette" ai fini "di religione o di culto" possono beneficiare dell'agevolazione in quanto attività "tipiche" degli enti religiosi civilmente riconosciuti; - le "attività diverse" scontano l'imposta in misura ordinaria. Al riguardo, la circolare n. 15/E ha, tuttavia, chiarito che il beneficio spetta, in via eccezionale e a determinate condizioni, anche per i redditi derivanti da attività "diverse", incluse quelle commerciali o a scopo di lucro, esercitate in maniera non prevalente o esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di "strumentalità immediata e diretta" con i fini di religione o di culto Con riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti, le norme del CTS si applicano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, nonché delle eventuali attività diverse da quelle di "interesse generale", a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Si fa presente che il decreto 26 ottobre 2021, n. 561 del Direttore generale della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese presso il Ministero del Lavoro ha previsto l'avvio del RUNTS a far data dal 23 novembre 2021, mentre ancora non è stata rilasciata la prevista autorizzazione dalla Commissione europea. I soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS dagli a condizione che: - per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili; - siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti; - adempiano all'onere della comunicazione, per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS. Tra le disposizioni di favore, la più significativa è la "decommercializzazione" delle attività istituzionali e connesse contenuta nell'art. 150 TUIR (rubricato " Organizzazioni non lucrative di utilità sociale"), secondo cui per le ONLUS "non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale regime risulterà abrogato solo a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del CTS, ovvero a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. Ne consegue che: - alle rendite catastali delle unità immobiliari e delle loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio delle attività di culto, non identificate dalla categoria catastale "E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto", si applica il regime di cui all'art. 36, comma 3, del TUIR, purché tali immobili abbiano le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste; - alle attività istituzionali "di religione e di culto" dalla stessa svolta, si applica la riduzione dell'aliquota IRES, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 601/1973, nei limiti e alle condizioni come da ultimo chiarite dalla circolare n. 1/E del 2022, fermo restando l'accertamento in concreto delle attività svolte dall'Istante; - per le attività del ramo ONLUS continuerà ad applicarsi la disciplina vigente di cui all'art. 150 TUIR, tenuto conto che il contribuente risulta ancora iscritto all'Anagrafe delle ONLUS. (FONTE IPSOA).