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Attenzione alla Dichiarazione di Successione! Solo in alcuni casi l’Ente Religioso è esentato dalle imposte

2023-03-04 18:12

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Attenzione alla Dichiarazione di Successione! Solo in alcuni casi l’Ente Religioso è esentato dalle imposte di successione o donazione.

La natura di Ente Religioso non è da sola sufficiente per ottenere l’esenzione dal pagamento delle imposte sulle successioni e donazione.


A tal riguardo rileva, infatti, l’attività in concreto che viene svolta dall’Ente stesso. 


Questo principio è stato in ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1149 del 21 gennaio 2021. 


La decisione della Suprema Cassazione premette un approfondimento dell’articolo 3 del Dlgs 346/1990, che individua i casi di esenzione dall’imposta di successione. 


La norma in parola riguarda due ipotesi agevolative che esentano dal pagamento delle imposte di donazione o successione: 


1) La prima, nel caso di trasferimenti in favore di stato, regioni, province e comuni o di enti pubblici, fondazioni e associazioni che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’istruzione ovvero finalità di pubblica utilità. In questo caso, il perseguimento di finalità meritevoli se per Stato, regione, provincia, comune è connaturata alla natura stessa dell’ente, per gli altri (i. enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute) dipende dalla sussistenza di un elemento oggettivo, rappresentato dallo scopo esclusivo perseguito dall’ente. 


2) La seconda ipotesi, invece, considera come non imponibili le liberalità in favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli ricompresi al comma 1, purché disposte per le medesime finalità. Un’ipotesi quest’ultima in cui sarà necessaria la verifica, caso per caso, della finalità per la quale è stato disposto il trasferimento e che comporterà per il beneficiario la necessità di dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti, o la somma ricavata dalla loro alienazione, per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. 


Un contesto normativo quello delineato dalla Suprema corte porta a ritenere che la natura di Ente Religioso civilmente riconosciuto non attesti, di per sé, il perseguimento di uno scopo esclusivo di religione e di culto equiparabile, ai fini tributari, a quello di beneficenza o di istruzione.


Infatti, a tali Enti viene consentito anche lo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto. 


Di conseguenza, in caso in cui l’ente ecclesiastico sia beneficiario di un trasferimento mortis causa o di una donazione – ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione – il regime tributario in concreto applicabile non può essere determinato sulla base della sola natura ecclesiastica del soggetto. 


Si dovrà, infatti, tener conto dell’attività in concreto esercitata dallo stesso (elemento oggettivo), che potrà o meno coincidere con il fine dichiarato nell’atto costitutivo. 


Nel caso concreto, i giudici avevano appurato che l’Ente Beneficiario del trasferimento svolgeva, oltre alla propria attività istituzionale di religione, un’attività agricola; pertanto, si è ritenuto che l’esenzione dell’imposta sulle donazioni o successioni non poteva essere riconosciuta sulla base dell’art.3 del Tus, in quanto questa norma, come abbiamo detto sopra, richiede l’esclusività dello scopo di pubblica utilità.  


I giudici hanno ritenuto che l’esenzione potesse essere riconosciuta sulla base non del primo comma, ma del 2^ comma della norma in parola. 


Tale disposizione, infatti, incoraggia e privilegia le disposizioni ereditarie di elevato valore sociale anche quando i beneficiari non abbiano gli scopi esclusivi indicati al comma 1^. Già in tali termini, peraltro, si era espressa la Corte di Cassazione con le sentenze n.ro 32820 del 2018; n.2542 del 2003e n. 12992 del 2000.
Matteo Tarricone