AVVOCATO ENTI RELIGIOSI
Accesso al Terzo Settore degli Enti Religiosi
L'art. 4 co. 3 CTS, al fine di qualificare il ramo dell'ente religioso come ETS, indicare alcuni requisiti . Nello specifico, rispetto alle attività svolte nel ramo:deve essere aggiunto un apposito regolamento “in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto, ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del CTS […] e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)” .
Deve essere costituito un patrimonio destinato.
Devono essere tenute scritture contabili separate .
Con riferimento alla pubblicità del ramo, invece, va ricordato che l'art. 5 della legge n. 222/1985, dichiarare che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche (RPG): da ciò deriva che un ente ecclesiastico che
voglia far acquisire al proprio ramo la qualifica di ramo ETS, deve essere iscritto contemporaneamente al Registro delle Persone Giuridiche in quanto ente e al RUNTS con il suo ramo ETS . Occorre, quindi, prestare attenzione affinché non vi risultino notizie contraddittorie.
Per quanto riguarda la costituzione del ramo ETS, inoltre, bisogna fare alcune ulteriori precisazioni oltre a quanto indicato finora. Mentre per gli enti civili l'iscrizione al RUNTS ha effetti costitutivi , per gli enti ecclesiastici ha effetti dichiarativi . La disciplina concernente l'acquisto della personalità giuridica prevista dall'art. 22 CTS, quindi, non può applicarsi anche agli enti ecclesiastici, così come previsto anche dall'art. 15 co. 2 del già citato Decreto RUNTS (DM n. 106/2020): l'istituzione del ramo ETS, infatti, presuppone necessariamente l'esistenza di un ente religioso, cioè quello a cui il ramo ETS appartiene, a cui sia stata già civilmente riconosciuta la personalità giuridica .
Si specifica, inoltre, che la decisione di istituire un ramo ETS è un atto di straordinaria amministrazione : ciò significa che l'amministratore dell'ente di cui il ramo ETS fa parte, prima di poter procedere alla costituzione del ramo stesso, deve acquisire le necessarie autorizzazioni canoniche da parte dell'Ordinario (art. 18 della legge n. 222/1985). Un riscontro di quanto detto, lo si trova anche all'art. 14 co. 3 del DM n. 106/2020. (Fonte - Ius in itinere).
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