Ai sensi dell'art. 8 CTS il patrimonio del ramo ETS, così come identificato attraverso il regolamento, deve essere necessariamente utilizzato per lo svolgimento di attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: si crea, quindi, un vero e proprio vincolo di destinazione.
Una questione che per molto tempo è rimasta priva di risposta, invece, è quella relativa all'effetto segregativo: ci si domandava, cioè, se il patrimonio del ramo ETS costituisse un patrimonio separato oppure no. La questione è molto rilevante, poiché se si afferma la sussistenza dell'effetto segregativo allora i creditori dell'ente religioso a cui il ramo ETS appartiene possono rivalersi anche sul patrimonio destinato al ramo ETS, e viceversa; se, invece, si afferma l'insussistenza dell'effetto segregativo allora ciò non può avvenire, ei creditori dell'ente religioso a cui il ramo ETS appartiene possono rivalersi solo sul patrimonio dell'ente, ma non anche sul patrimonio destinato al ramo ETS, e viceversa. La dottrina era, a riguardo, molto divisa. Alcuni sostenevano che, in considerazione dell'esigenza di evitare che il patrimonio dell'ente religioso fosse soggetto a pregiudizio, l'effetto segregativo sussistesse. Altri, invece, asserivano che l'effetto segregativo costituisce un'eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore affermata dall'art. 2740 Cc, la quale può essere limitata soltanto laddove sia la legge a stabilirlo espressamente (carattere tassativo della separazione patrimoniale): non sussistendo tale previsione, si concludeva con l'affermare l'insussistenza dell'effetto segregativo. Questa seconda tesi era quella preferibile. Questo punto è stato definitivamente chiarito dall'art. 66 DL n. 77/2021 si concludeva con l'affermare l'insussistenza dell'effetto segregativo. Questa seconda tesi era quella preferibile. Questo punto è stato definitivamente chiarito dall'art. 66 DL n. 77/2021 si concludeva con l'affermare l'insussistenza dell'effetto segregativo. Questa seconda tesi era quella preferibile. Questo punto è stato definitivamente chiarito dall'art. 66 DL n. 77/2021[11] , convertito con legge n. 108/2021 , il quale ha stabilito che l'ente religioso, per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività ETS, risponde unicamente con i beni che fanno parte del patrimonio dedicato al ramo stesso: si crea un patrimonio separato . Questa disposizione risolve una questione che per molto tempo ha spinto diversi enti religiosi, intimoriti dal fatto che un'attività diversa potesse intaccare il proprio patrimonio stabile destinato alle attività di religione e di culto, a preferire la costituzione di un nuovo ente ETS controllato da quello religioso.