AVVOCATO ENTI RELIGIOSI

Avvocato Enti Religiosi

Informativa sui cookie

Enti Religiosi e Società Europee

2023-05-21 10:27

Array() no author 81884

Enti Religiosi e Società Europee



Enti Religiosi e Società Europee


La Società Europea è un tipo di società definita dal diritto dell'Unione europea che consente alle imprese di operare in tutti gli Stati membri dell'UE utilizzando una struttura societaria comune. Le società europee devono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio europeo dell'8 ottobre 2001. 


Secondo il Regolamento, le società europee possono essere costituite da società di capitali, cooperative, società mutualistiche e anche da enti pubblici o privati, compresi gli enti religiosi.  


Tuttavia, la costituzione di una società europea da parte di un ente religioso deve avvenire nel rispetto delle leggi nazionali del paese in cui tale ente ha sede e delle norme comunitarie applicabili. 


Inoltre, l'ente religioso dovrebbe rispettare i requisiti generali per la costituzione di una società europea, ad esempio il possesso di un capitale minimo, la presenza di un organo di amministrazione e la pubblicazione di un atto costitutivo. 


In sintesi, un ente religioso può costituire una società europea, a condizione che soddisfi i requisiti previsti dal diritto europeo e nazionale applicabile. 


I requisiti generali per la costituzione di una Società Europea (SE) sono stabilità dal Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio europeo dell'8 ottobre 2001. 


La costituzione di una Società Europea (SE) può offrire diversi vantaggi per le imprese e gli enti religiosi operanti a livello transnazionale, tra cui una struttura societaria comune.


La SE fornisce una struttura societaria comune per gli enti religiosi che collaborano in diversi Stati membri dell'Unione europea (UE), semplificando la gestione e la governance dell'ente. 


Le Società Europee (SE) sono soggette alle imposte applicabili nei paesi in cui svolgono le loro attività. Ciò significa che le SE devono rispettare le regole fiscali di ogni singolo paese in cui si dispone. 


In generale, le imposte che una SE deve pagare dalle leggi fiscali nazionali del paese in cui opera. Ci sono quindi differenze significative nei tipi di imposte e nelle regole di imposizione fiscali tra i vari paesi europei. 


Per esempio, le SE che opereranno in Italia sono soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES).


Le Società Europee (SE) sono tenute a redigere un bilancio consolidato ai sensi della legislazione dell'Unione europea. Il bilancio consolidato deve includere le attività e le passività dell'intero gruppo di società/enti religiosi che fa capo alla SE, comprese tutte le società controllate in modo diretto o indiretto dalla SE stessa. 


Il bilancio consolidato deve essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS), che costituiscono lo standard contabile di riferimento a livello internazionale. 


Inoltre, ogni SE deve redigere un bilancio individuale per conto proprio, a meno che la società non sia dispensata da tale obbligo in base alla normativa nazionale applicabile. Il bilancio individuale deve essere redatto in conformità ai principi contabili nazionali del paese in cui la SE ha la sua sede sociale. 


Il bilancio consolidato e il bilancio individuale devono essere pubblicati in conformità alla normativa europea e nazionale applicabile.


Matteo Tarricone